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Sez. 3, Ordinanza n. 2693 del 07/02/2026 (Rv. 677704-01)

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Mancata predisposizione di barriera laterale di protezione stradale - Responsabilità colposa ex art. 2043 c.c. in assenza di specifiche norme prescrittive - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/677704-01

RESPONSABILITA' CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

In tema di responsabilità civile della P.A. per omessa predisposizione di opere accessorie laterali alla sede stradale, la circostanza che l'adozione di specifiche misure di sicurezza non sia prevista da alcuna norma astrattamente riferibile ad una determinata strada non esime l'ente pubblico dal valutare comunque, in concreto, ai sensi dell'art. 14 c.d.s., se tale strada possa costituire un rischio per l'incolumità degli utenti, atteso che la colpa può consistere sia nell'inosservanza di specifiche norme prescrittive (colpa specifica), sia nella violazione delle regole generali di prudenza e di perizia (colpa generica).

Cod. Strada art. 14, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)