Sez. L, Sentenza n. 12559 del 15/12/1998 (Rv. 521640 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Questione pregiudiziale riproposta dalla parte totalmente vittoriosa nel merito - Esame preliminare rispetto al ricorso principale - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Il ricorso incidentale per cassazione, con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga una questione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato prima del ricorso principale e perciò indipendentemente da una valutazione sulla sua fondatezza, giacché sin dal momento in cui, con la proposizione del ricorso principale, si rende incerta la vittoria nel merito, sorge l'interesse che rende ammissibile il ricorso incidentale e ne giustifica l'esame nell'ordine logico indicato dall'art. 276 cod. proc. civ., applicabile anche al giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 141 disp. att. cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 267, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 141, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 141
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)