Sez. 3, Sentenza n. 4977 del 04/06/1997 (Rv. 504931 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE | Questione pregiudiziale riproposta dalla parte totalmente vittoriosa nel merito - Esame preliminare rispetto al ricorso principale - Necessità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO INCIDENTALE - IN GENERE
Il ricorso incidentale per Cassazione, con il quale la parte totalmente vittoriosa nel merito riproponga, ciononostante, una questione pregiudiziale decisa in senso a lei sfavorevole, deve essere esaminato, in sede di giudizio di legittimità, prima del ricorso principale proposto dalla parte soccombente (ed indipendentemente da ogni valutazione sulla fondatezza di quest'ultimo), sorgendo l'interesse che lo rende ammissibile dalla stessa proposizione del detto ricorso principale, e dalla conseguente incertezza della vittoria nel merito. La decisione sfavorevole al ricorrente incidentale, nel giudizio di merito, sul tema preliminare o pregiudiziale (nella specie, eccezione di novità della domanda presentata, per la prima volta, in appello dal ricorrente principale), ben può essere implicita, come nel caso in cui, sollevata la questione, il giudice di appello si sia pronunciato, ciononostante, nel merito, con statuizioni implicanti una negativa valutazione della sua fondatezza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)