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Sez. 2, Sentenza n. 1100 del 26/01/2001 (Rv. 543480 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Questioni nuove o nuovi temi di contestazione - Inammissibilità - Fattispecie in tema di censure alle conclusioni del consulente tecnico recepite nella sentenza impugnata.
Stato
decisa il 2001-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/543480-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

I motivi del ricorso per cassazione debbono investire, a pena di inammissibilità, questioni, o temi di contestazione, che abbiano formato oggetto del giudizio di merito, restando escluso che in sede di legittimità possano essere prospettate questioni involgenti accertamenti di fatto non compiuti, in quanto non richiesti, in sede di merito. (Nella specie, si censuravano in sede di legittimità le conclusioni del consulente tecnico recepite nella sentenza impugnata, senza che la tempestività della prospettazione dei relativi rilievi nel giudizio di merito risultasse dalla sentenza stessa, né da adeguata indicazione contenuta nel ricorso con specificazione dell'atto del procedimento di merito in cui le contestazioni di cui si tratta erano state formulate.)

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)