Sez. 5 - , Ordinanza n. 32969 del 20/12/2018 (Rv. 652146 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI | Imposta di registro su atti giudiziari – Provvedimenti di condanna al pagamento o alla restituzione di somme - Tassazione proporzionale -Limiti.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI
I provvedimenti dell'Autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento o alla restituzione di somme di denaro sono assoggettati, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b), della parte prima della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, a tassazione proporzionale, salvo che abbiano ad oggetto anche l'annullamento o la declaratoria di nullità dell'atto nel qual caso l'imposta deve essere determinata in misura fissa ai sensi della lett. e) del citato art. 8.
Riferimenti normativi: DPR 26/04/1986 num. 131 art. 8 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)