Sez. L, Sentenza n. 3034 del 28/02/2012 (Rv. 621258 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA | Principio di parità di trattamento - Previsione di progressioni economiche diverse per lavoratori della stessa area, ma con qualifiche diverse - Legittimità.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DI ENTI PUBBLICI IN GENERE - RAPPORTO DI IMPIEGO - TRATTAMENTO ECONOMICO E DI QUIESCENZA
Il principio di parità di trattamento tra i lavoratori, sancito dall'art. 45 del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, impone alla P.A. di remunerare in modo uguale i lavoratori che svolgano uguali mansioni. Ne consegue la legittimità della previsione del contratto collettivo che accordi ai lavoratori in posizione intermedia una progressione economica diversa e deteriore rispetto a quella prevista per i lavoratori della medesima area ma addetti a posizioni apicali od iniziali.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)