Sez. 1, Sentenza n. 531 del 21/02/1966 (Rv. 321068 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO (NOMEN IURIS) - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - GIUDICE - POTERI E OBBLIGHI - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO (NOMEN IURIS) - GIUDIZI DI IMPUGNAZIONE.*
Il giudice d'appello puo dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado, avendo egli il potere-dovere d'inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli Atti e i fatti che formano oggetto della controversia; e cio, anche in Mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purche nell'ambito delle questioni riproposte e lasciando inalterati il petitum e la causa petendi. (Conf 1567/63; 1126/63; V 2571/63).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)