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Sez. 3, Sentenza n. 1444 del 08/03/1979 (Rv. 397771 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTROVERSO DIVERSA DA QUELLA RITENUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA - MANCANZA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1979-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397771-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - POTERI DEL COLLEGIO - IN GENERE - QUALIFICAZIONE GIURIDICA DEL RAPPORTO CONTROVERSO DIVERSA DA QUELLA RITENUTA DAL GIUDICE DI PRIMO GRADO - LEGITTIMITA - MANCANZA DI SPECIFICA IMPUGNAZIONE - IRRILEVANZA - LIMITI.*

Il giudice di appello puo dare al rapporto in contestazione una qualificazione giuridica diversa da quella ritenuta dal giudice di primo grado, avendo egli il potere-dovere di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica gli Atti e i fatti che formano oggetto della controversia; e cio anche in Mancanza di una specifica impugnazione e indipendentemente dalle argomentazioni delle parti, purche nell'ambito delle questioni riproposte e lasciando inalterati il petitum e la causa petendi. (V 280/75, mass n 373493; (Conf 531/66, mass n 321068).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)