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Sez. L, Sentenza n. 3476 del 26/04/1990 (Rv. 466836 - 01)

PROVE CIVILI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - VALORE PREMINENTE ATTRIBUITO AGLI ELEMENTI UTILIZZATI - ESTREMI - MOTIVAZIONE DEL CONVINCIMENTO - CONGRUITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1990-04-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466836-01

PROVE CIVILI - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE - VALORE PREMINENTE ATTRIBUITO AGLI ELEMENTI UTILIZZATI - ESTREMI - MOTIVAZIONE DEL CONVINCIMENTO - CONGRUITÀ - CONDIZIONI.*

Il giudice del merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione dello stesso, essendo sufficiente, al fine della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, che da questa risulti che il convincimento nell'accertamento dei fatti su cui giudicare si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi probatori acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un'esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati o non accolti, anche se allegati, purché risulti logico e coerente il valore preminente attribuito, sia pure per implicito, a quelli utilizzati. (Conf 554/80, mass n 403825; (Conf 6125/78, mass n 395951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)