Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 26/03/1997 (Rv. 503295 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE | Prove liberamente apprezzabili - Facoltà di dare preminenza alle prove o loro risultanze da lui ritenute più attendibili - Sussistenza - Condizioni.
PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE
Purché egli dia adeguato conto dell'iter argomentativo seguito, il giudice di merito, nella valutazione delle prove liberamente apprezzabili, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione di esso convincimento.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)