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Sez. 1, Sentenza n. 2700 del 26/03/1997 (Rv. 503295 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE | Prove liberamente apprezzabili - Facoltà di dare preminenza alle prove o loro risultanze da lui ritenute più attendibili - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503295-01

PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - GRADUAZIONE

Purché egli dia adeguato conto dell'iter argomentativo seguito, il giudice di merito, nella valutazione delle prove liberamente apprezzabili, è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove o da quelle risultanze di prove che ritenga più attendibili ed idonee alla formazione di esso convincimento.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)