Sez. U, Sentenza n. 630 del 21/03/1967 (Rv. 326627 - 01)
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI LEGGE RELATIVA AL PUBBLICO IMPIEGO - GIUDIZIO SULLA FONDATEZZA E RILEVANZA - COMPETENZA DEL CDS*
GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA - CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE - GIURISDIZIONE ESCLUSIVA - ECCEZIONE DI ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DI LEGGE RELATIVA AL PUBBLICO IMPIEGO - GIUDIZIO SULLA FONDATEZZA E RILEVANZA - COMPETENZA DEL CDS*
Qualora l'illegittimita costituzionale di una legge (nella specie, legge 27 maggio 1949 n.260)venga invocata al fine di far valere un diritto proprio del pubblico impiegato ed inerente al rapporto di impiego pubblico, spetta al consiglio di stato, che ha giurisdizione esclusiva su tale diritto, stabilire se la prospettata questione di illegittimita costituzionale sia o meno rilevante e sia o meno manifestamente infondata.*
Riferimenti normativi: Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)