Sez. 2, Sentenza n. 1391 del 06/05/1972 (Rv. 357974 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COSTRUZIONI IMPLICANTI UNA RIDUZIONE DELLA LUCE IN DANNO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA D'UN CONDOMINO O IMPEDIENTI LA VEDUTA IN VERTICALE DAI PIANI SUPERIORI - INAMMISSIBILITA.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - USO - ESTENSIONE E LIMITI - COSTRUZIONI IMPLICANTI UNA RIDUZIONE DELLA LUCE IN DANNO DELLA PROPRIETA ESCLUSIVA D'UN CONDOMINO O IMPEDIENTI LA VEDUTA IN VERTICALE DAI PIANI SUPERIORI - INAMMISSIBILITA.*
Ai sensi dell'art 1102 cod civ, ciascun condomino puo servirsi della cosa comune, purche ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri comproprietari di farne parimenti uso secondo il loro diritto, imponendo loro limitazioni che importino un pregiudizio giuridicamente apprezzabile. Non sono, pertanto, consentite, quelle costruzioni da cui derivi una riduzione di aria e di luce in danno della proprieta esclusiva di uno dei condomini o che impediscano la veduta in appiombo sul suolo dalle aperture dei piani superiori. (Conf 1817'70, mass n 347794; 876'69, mass n 339241; Conf sulla seconda parte 2691'60; 473'67, mass n 326627).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)