Sez. L, Sentenza n. 897 del 14/02/1981 (Rv. 411419 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - IPOTESI DI IMPOSSIBILITA DI FONDARLA SULL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - RICORSO AD ULTERIORI ELEMENTI - NECESSITA - SPECIFICAZIONE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - DISTINZIONE - IPOTESI DI IMPOSSIBILITA DI FONDARLA SULL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - RICORSO AD ULTERIORI ELEMENTI - NECESSITA - SPECIFICAZIONE.*
Ove non sia possibile fondare la distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato sull'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo dell'imprenditore, legittimamente tale distinzione e fondata su altri elementi, quali: a) la precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, che nel caso di contratto di lavoro subordinato e l'energia lavorativa esplicata secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte; b) l'accertamento concreto dell'esistenza di una organizzazione di impresa, anche in termini minimi, da parte del lavoratore, che non e rinvenibile nel lavoro subordinato, mentre esiste nel lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza del rischio attinente all'attivita produttiva che ricade sul creditore di lavoro nella ipotesi di lavoro subordinato, mentre incombe sul prestatore di opera nel lavoro autonomo. (Conf 464/79, mass n 396583).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)