Sez. L, Sentenza n. 464 del 20/01/1979 (Rv. 396583 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI FONDARE LA DISTINZIONE SULL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CRITERI SUSSIDIARI.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - LAVORO SUBORDINATO - IN GENERE - IMPOSSIBILITA DI FONDARE LA DISTINZIONE SULL'ELEMENTO DELLA SUBORDINAZIONE - CRITERI SUSSIDIARI.*
Ove non sia possibile fondare la distinzione fra lavoro autonomo e lavoro subordinato sull'elemento della subordinazione del prestatore d'opera al potere direttivo dell'imprenditore, legittimamente tale distinzione e fondata su altri criteri quali: a) la precisa identificazione dell'oggetto della prestazione, che nel caso di contratto di lavoro subordinato e energia lavorativa esplicata, secondo le direttive, la vigilanza ed il controllo dell'altra parte; b) l'accertamento concreto dell'esistenza di un'organizzazione d'impresa, anche se in termini minimi da parte del lavoratore, che non e rinvenibile nel lavoro subordinato, mentre esiste nel lavoro autonomo; C) la valutazione dell'incidenza del rischio attinente all'attivita produttiva, che ricade sul creditore di lavoro nell'ipotesi di lavoro subordinato, mentre incombe sul prestatore d'opera nel lavoro autonomo.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)