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Sez. U, Sentenza n. 10942 del 05/11/1993 (Rv. 484190 - 01)

Avvocato e procuratore - In genere | Esercizio in forma associata della professione - Forma del cosiddetto studio associato - Carattere esclusivo - Principio della personalità della prestazione professionale - Portata - Specificazione del nome e cognome con i titoli professionali dei singoli associati - Contrasto con gli artt. 3 e 41 Cost. - Esclusione - Specificazione per i professionisti deceduti, già fondatori dello studio - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1993-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/484190-01

Avvocato e procuratore - In genere

In applicazione di quanto stabilito dalla legge 25 novembre 1939, n. 1815, l'esercizio in forma associata delle professioni protette ed in particolare di quella legale è possibile solo nella forma del cosiddetto studio associato, dove ad un contratto associativo con rilevanza esterna si sovrappone il principio della personalità della prestazione professionale, che impone, accanto alla dizione "studio legale", la specificazione del nome e cognome con i titoli professionali dei singoli associati. Ne consegue che tale specificazione - la quale manifestamente non viola gli art. 3 e 41 Cost. né è superata dalla normativa comunitaria in materia - non può estendersi a professionisti i quali, per essere deceduti, non possono più considerarsi associati, ancorché siano stati, in vita, fondatori dello studio suddetto.

Riferimenti normativi: Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 1, Legge 23/11/1939 num. 1815 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)