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Sez. U, Sentenza n. 2077 del 03/03/1994 (Rv. 485551 - 01)

Professionisti - In genere | Esercizio di una delle professioni protette in forma associata - Compromissione del principio della personalità della prestazione - Divieto - Indicazione di nome e cognome degli associati e non anche degli associati deceduti benché fondatori del gruppo - Obbligatorietà - Violazione della libertà di iniziativa economica o della disciplina comunitaria - Insussistenza.
Stato
decisa il 1994-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485551-01

Professionisti - In genere

L'esercizio in forma associata delle così dette professioni protette ed in particolare di quella legale deve avvenire senza compromissione del principio della personalità della prestazione professionale nei rapporti con la clientela e con i terzi in genere, con la conseguenza che così nella denominazione dell'associazione, come in tali rapporti, possono essere indicati soltanto i nomi ed i cognomi di associati che abbiano effettivamente la relativa qualità e non anche di quanti non facciano più parte dell'associazione stessa perché deceduti, anche se di essa siano stati fondatori, senza che ciò violi il principio costituzionale della libertà di iniziativa economica - e, per l'effetto, quelli di uguaglianza, di libertà di associazione e di esplicazione della personalità -, né la disciplina comunitaria (Direttiva C.E.E. del 22 marzo 1977, attuata con legge n. 31 del 1982; Regolamento C.E.E. n. 2137/1985), che fa salve le disposizioni nazionali relative alle condizioni di esercizio di una attività professionale di "gruppo".

Riferimenti normativi: Legge 25/11/1939 num. 1815 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)