diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 5725 del 23/09/1986 (Rv. 448194 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLE MANSIONI SVOLTE.*
Stato
decisa il 1986-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/448194-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - IN GENERE - INQUADRAMENTO - RILEVANZA ESCLUSIVA DELLE MANSIONI SVOLTE.*

Non esistendo nell'ordinamento un principio generale che, in tema di rapporti di lavoro privato - quali sono quelli intercorrenti tra l'e.N.E.L. (ente pubblico economico) ed i suoi dipendenti-, imponga la parità di trattamento dei lavoratori che svolgono identiche mansioni, l'inquadramento spettante ad un lavoratore va accertato alla stregua delle mansioni da lui svolte e non può, invece, essere desunto dalla categoria attribuita a lavoratori della medesima impresa che svolgano mansioni analoghe. (V 6765/82, mass n 424398).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)