Sez. 3, Sentenza n. 7785 del 05/12/2013 Cc. (dep. 19/02/2014) Rv. 258836 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Procedimento previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. - Sostituzione di parte della motivazione di un provvedimento già assunto - Ammissibilità - Esclusione - Ragioni.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
È inammissibile il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali per disporre la sostituzione integrale della parte errata della motivazione di un provvedimento con un nuovo testo contenente la motivazione corretta, poichè l'istituto previsto dall'art. 130 cod. proc. pen. è applicabile solo quando la rettifica non comporti una modifica essenziale del provvedimento o la sostituzione di una decisione già assunta.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)