Sez. 1, Sentenza n. 42897 del 25/09/2013 Cc. (dep. 18/10/2013) Rv. 257158 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Ordinanza del giudice dell'esecuzione che integra in modo innovativo il dispositivo della decisione del giudice della cognizione - Possibilità di far ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non può farsi ricorso alla procedura di correzione dell'errore materiale da parte del giudice dell'esecuzione quando si realizzi un'indebita integrazione del dispositivo della sentenza di merito, che si risolve in una modifica rilevante, essenziale e significativamente innovativa del contenuto della decisione. (Fattispecie in cui il giudice dell'esecuzione aveva disposto con ordinanza che la provvisionale risarcitoria determinata a carico degli imputati fosse riferita a ciascuna delle parti civili, in assenza di una relativa e specifica indicazione nel dispositivo o nella motivazione della sentenza di merito).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 540 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)