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Sez. 3, Sentenza n. 14239 del 17/12/1999 (Rv. 532326 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Disposizioni speciali in tema di inadempimento (artt. 1667 e 1668 cod. civ.) - Rapporti con la disciplina generale in tema di inadempimento contrattuale - Danni prodotti a terzi nell'esecuzione dell'opera appaltata - Azione di rivalsa del committente nei confronti dell'appaltatore - Prescrizione ordinaria.
Stato
decisa il 1999-12-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532326-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE

In tema di appalto la prescrizione biennale di cui all'art. 1667 comma terzo cod. civ. opera per tutte le azioni di cui all'art. 1668 cod. civ., ma non per le comuni azioni contrattuali e per l'eventuale connessa azione di risarcimento dei danni (nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto assoggettata alla prescrizione ordinaria l'azione di rivalsa del committente contro l'appaltatore per le somme erogate a terzi per il risarcimento dei danni prodotti dall'esecuzione dell'opera appaltata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1167, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)