Sez. 2, Sentenza n. 10255 del 16/10/1998 (Rv. 519768 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE | Risoluzione per inadempimento - Disciplina generale - Rapporti con le disposizioni speciali in tema di inadempimento del contratto di appalto.
APPALTO (CONTRATTO DI) - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - IN GENERE
In tema di appalto, la responsabilità dell'assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell'opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e segg. cod. civ., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell'intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un'opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d'arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell'appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e segg. cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)