Sez. L, Sentenza n. 12386 del 19/09/2000 (Rv. 540254 - 01)
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE | Legge di interpretazione autentica - Efficacia retroattiva - Diritti di credito scaturenti dalla legge stessa - Esigibilità dalla data di entrata in vigore della legge interpretata - Conseguenze in materia di decorrenza della relativa prescrizione - Fattispecie.
FONTI DEL DIRITTO - RETROATTIVITÀ - IN GENERE
I diritti di credito che scaturiscono da una legge di interpretazione autentica - la quale, al pari di una sentenza di accoglimento della Corte costituzionale, determina la "regula iuris" alla quale tutti sono obbligati ad attenersi in relazione a dati normativi preesistenti- vanno considerati non solo esistenti, ma anche esigibili dall'entrata in vigore della legge interpretata. Ne consegue che - in analogia con il consolidato indirizzo di questa Corte in merito all'incidenza sulla decorrenza della prescrizione dell'ostacolo all'esercizio di un diritto rappresentato dalla vigenza di una norma contrastante con la Costituzione prima della sentenza di accoglimento della relativa questione di legittimità costituzionale da parte del Giudice delle leggi- deve ritenersi che l'ostacolo rappresentato dal significato plausibile di una norma in seguito smentito da una legge di interpretazione autentica non è di carattere giuridico, ma di mero fatto (sicché non impedisce il decorso della prescrizione) in quanto la legge interpretativa, per sua natura, non esclude che l'interpretazione imposta potesse essere adottata anche prima della sua entrata in vigore. (Fattispecie relativa alla legge n. 45 del 1986 che, interpretando autenticamente l'art. 19 della legge n. 843 del 1978, ha riconosciuto a favore dei titolari di più pensioni il diritto alla corresponsione più di una volta dei trattamenti collegati con le variazioni del costo della vita).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST., Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)