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Sez. L, Sentenza n. 5577 del 05/06/1998 (Rv. 516140 - 01)

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI | Illegittimità costituzionale - Impedimento di solo fatto all'esercizio e del diritto - Sentenze declaratorie di accoglimento della Corte costituzionale - Efficacia retroattiva - Conseguenze sul decorso della prescrizione - Fattispecie relativa alle malattie professionali non tabellate.
Stato
decisa il 1998-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/516140-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - DECISIONI - ACCOGLIMENTO (ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE) - EFFETTI

Il vizio di illegittimità costituzionale non ancora dichiarato costituisce una mera difficoltà di fatto all'esercizio del diritto assicurato dalla norma depurata dall'incostituzionalità, con la conseguenza che, una volta dichiarata l'illegittimità costituzionale della medesima - con sentenza della Corte costituzionale che ha efficacia retroattiva anche nel caso di pronuncia "additiva" -, deve ritenersi configurabile il decorso della prescrizione anche durante il periodo anteriore. (Fattispecie relativa alla estensione dell'assicurazione contro le malattie professionali anche alle malattie non tabellate, in base a Corte cost. n. 179 del 1988)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)