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Sez. 2, Sentenza n. 7866 del 15/04/1985 Ud. (dep. 04/09/1985) Rv. 170287 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI FONTE DI PROVA - CONDIZIONI - RITRATTAZIONE - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - NATURA DELLA RITRATTAZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1985-04-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/170287-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - VALORE DI FONTE DI PROVA - CONDIZIONI - RITRATTAZIONE - VALUTAZIONE - POTERI DEL GIUDICE - NATURA DELLA RITRATTAZIONE - EFFETTI - FATTISPECIE.*

La dichiarazione accusatoria di un coimputato confesso, chiamante in causa un altro soggetto come complice, può assumere valore di fonte di prova nel libero convincimento del giudice che la ritiene veritiera e genuina per la spontaneità, logicità, costanza e reiterazione, dopo averla sottoposta ad un esame critico, particolarmente rigoroso se si tratta di unica fonte probatoria per una decisione di condanna, anche quando non vi siano altri elementi specifici di accusa e di controllo e neppure elementi contrari. A tal fine, infatti, è sufficiente il suo contenuto logico, privo di interesse calunnioso, accettabile, coerente, al pari di quello fornito da una qualunque testimonianza ritenuta attendibile. Nè la eventuale ritrattazione, che può verificarsi in ogni momento dell'iter processuale, toglie al giudice il potere di mantenere immutato il valore attribuito alla chiamata di correo in termini probatori decisivi e determinanti. Infatti, si tratta di una semplice dichiarazione contraria, proveniente dalla stessa fonte di accusa, che, come nuova emergenza istruttoria, va sottoposta al vaglio critico, con i consueti parametri, per saggiarne la veridicità e la sua idoneità quanto meno alla rappresentazione di una valida ipotesi alternativa. Ne consegue che gli effetti della valutazione della ritrattazione, come possono portare alla completa vanificazione dell'accusa od alla incertezza probatoria espressa dalla formula dubitativa, consentono anche al giudice - qualora constati l'evidente mendacio o l'interesse a scagionare una o più delle persone accusate o l'illogicità ed incoerenza delle nuove asserzioni o di ogni altro profilo pertinente e sintomatico - di elevare la ritrattazione stessa a nuovo ed ulteriore elemento di accusa ed a definitiva convalida del contenuto veritiero delle originarie e già controllate dichiarazioni del correo. (nella specie, l'imputato aveva formulato una chiamata di correo, coinvolgendo nei fatti criminosi lo stesso genitore, chiamata, che, poi, aveva ritrattato, adducendo delle giustificazioni grossolane ed escludendo tutti gli accusati nella partecipazione del reato di sequestro, ivi compresi il padre che aveva chiamato in causa nel suo memoriale e all'udienza).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 1 n. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)