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Sez. 2, Sentenza n. 9769 del 20/03/1986 Ud. (dep. 24/09/1986) Rv. 173797 - 01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - ESTREMI - RISCONTRI OGGETTIVI - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173797-01

PROVA PENALE - CHIAMATA DI CORREO - ATTENDIBILITÀ - ESTREMI - RISCONTRI OGGETTIVI - NON NECESSITÀ - CONDIZIONE.*

La chiamata di correo costituisce un mezzo di prova al pari di qualsiasi altro elemento di fatto legittimamente introdotto nel processo, anche se, data la sua natura intrinsecamente sospetta, la libera valutazione da parte del giudice di merito trova un limite nella rigorosa verifica della sua attendibilità attraverso la correlazione logica con gli altri elementi processuali. A tal fine, non è essenziale che tale fonte di prova sia avvalorata da circostanze estrinseche, che ne confermino la veridicità, ma è sufficiente che il giudice vi attribuisca fondamento attraverso un ragionamento critico, che la renda accettabile sia sul piano logico che su quello psicologico, sempre che non emergano contrasti con altri elementi. (Conf mass n 170287; (Conf mass n 172145, ed ivi citate).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 474 com. 4, Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)