Sez. 6, Sentenza n. 4068 del 29/01/1999 Ud. (dep. 30/03/1999) Rv. 214149 - 01
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Incolpazione esplicita - Necessità - Esclusione - Incolpazione desumibile in modo implicito dalla denuncia - Sufficienza - Condizioni.
REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)
In tema di calunnia, è irrilevante, ai fini della consumazione del reato, la circostanza che nella denuncia presentata non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile (nella specie l'imputato aveva denunciato lo smarrimento o la sottrazione a opera di ignoti di un assegno bancario posto all'incasso, in tal modo incolpando di furto o ricettazione il beneficiario cui l'assegno era stato effettivamente consegnato dal denunciante in pagamento di merci).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)