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Sez. 6, Sentenza n. 10400 del 07/02/2008 Ud. (dep. 06/03/2008) Rv. 239017 - 01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE) | Falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario consegnato a terzi in adempimento di obbligazione - Calunnia - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239017-01

REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - DELITTI CONTRO L'ATTIVITÀ GIUDIZIARIA - CALUNNIA - ELEMENTO OGGETTIVO (MATERIALE)

Integra il delitto di calunnia la falsa denuncia di smarrimento di un assegno bancario, anche quando essa preceda la negoziazione del titolo. (Fattispecie nella quale il titolo, dopo la sua denuncia di smarrimento, era stato presentato per l'incasso dal prenditore, cui era stato consegnato in garanzia dell'adempimento di un'obbligazione poi non adempiuta).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)