Sez. L, Sentenza n. 12915 del 29/12/1993 (Rv. 484896 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere | Licenziamento per motivi politici, sindacali o religiosi ex art. 1 legge n. 36 del 1974 - Requisiti - Prova - Onere del lavoratore.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - In genere
Per l'accertamento degli estremi dell'ipotesi di licenziamento intimato per motivi politici o sindacali, prevista dall'art. 1 legge 15 febbraio 1974 n. 36, non è sufficiente la sola appartenenza del lavoratore ad un partito politico, ad un movimento religioso (diversi da quello del datore di lavoro) o ad un sindacato ovvero la semplice partecipazione ad attività sindacali, elementi sui quali non può fondarsi una presunzione, anche relativa, della motivazione politico-sindacale del recesso, la cui prova deve essere fornita dal lavoratore.
Riferimenti normativi: Legge 15/02/1974 num. 36 art. 1 CORTE COST., Legge 15/02/1974 num. 36 art. 2, Legge 15/02/1974 num. 36 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)