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Sez. L, Sentenza n. 23372 del 15/10/2013 (Rv. 629190 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Rilevabilità d'ufficio - Presupposti - Prospettazione di elementi di fatto - Limiti - Formazione del giudicato interno - Omessa rilevazione dei fatti prospettati - Impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 2013-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629190-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In materia di risarcimento danni, il giudice può, ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., rilevare d'ufficio il concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente, salvo che sulla responsabilità esclusiva del danneggiante non si sia formato il giudicato interno. Ne consegue che, ove il giudice abbia omesso di rilevare le circostanze a lui prospettate, la parte ha l'onere di impugnare la sentenza su tale omissione, dovendosi ritenere, in mancanza, la questione preclusa nell'ulteriore corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)