diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 1684 del 26/02/1999 (Rv. 523685 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO | Convenuto - Contestazione in toto della propria responsabilità - Indagine sul concorso di colpa del danneggiato - Proponibilità d'ufficio - Ammissibilità - Condizione - Omissione di tale indagine - Denuncia - Apposita impugnazione - Necessità.
Stato
decisa il 1999-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523685-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - CONCORSO DEL FATTO COLPOSO DEL CREDITORE O DEL DANNEGGIATO

In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi del fatto colposo del creditore che abbia concorso al verificarsi dell'evento dannoso (primo comma dell'art. 1227 cod. civ.) va distinta da quella (disciplinata dal secondo comma della medesima norma) riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione. Solo la seconda di tali situazioni costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 112 cod. proc. civ., mentre, ove il convenuto siasi limitato a contestare in toto la propria responsabilità, il giudice deve proporsi di ufficio l'indagine sul concorso di colpa del danneggiato, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali si possa desumere la ricorrenza della concausa di danno, salva, peraltro, l'onere di apposita impugnazione per denunciare l'eventuale omissione di tale indagine ed evitare che la questione risulti preclusa nell'ulteriore corso del giudizio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1227 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)