Sez. 1, Sentenza n. 1908 del 28/01/2010 (Rv. 611621 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Cittadino straniero e minore - Domanda di ricongiungimento familiare - - Presupposti - Vincolo di "kafalah" - Rilevanza - Fondamento - Ragioni.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
L'istituto della "kafalah", costituendo negli ordinamenti islamici l'unico strumento di protezione e tutela dei minori orfani, abbandonati o nati fuori da una famiglia legittima, presenta caratteri comuni con l'affidamento previsto dall'ordinamento nazionale, prevalenti su quelli divergenti, non avendo entrambi gli istituti, a differenza dell'adozione, effetti legittimanti, e non incidendo, nè l'uno nè l'altro, sullo stato civile del minore. Ne consegue, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 29, secondo comma, del d.lgs. n. 286 del 1998, che la "kafalah" può fungere da presupposto per il ricongiungimento familiare e costituirne un valido titolo.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 29 com. 2 CORTE COST. PENDENTE, Legge 05/04/1983 num. 184 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)