Sez. L, Sentenza n. 4581 del 12/08/1982 (Rv. 422546 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - NEGAZIONE DELLA ESISTENZA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - NEGAZIONE DELLA ESISTENZA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ.*
Il divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ. colpisce soltanto le eccezioni in senso stretto e non anche le allegazioni e difese con le quali la parte, negando l'esistenza del fatto costitutivo dell'altrui domanda (nella specie, negando l'applicabilità del contratto collettivo invocato dall'attore e deducendo quella di un diverso e successivo contratto collettivo) sollecita i poteri istruttori del giudice. (Conf 1694/82, mass n 419532).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)