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Sez. L, Sentenza n. 4581 del 12/08/1982 (Rv. 422546 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - NEGAZIONE DELLA ESISTENZA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-08-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422546-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - ECCEZIONI - DIVIETO EX ART. 437 COD. PROC. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - NEGAZIONE DELLA ESISTENZA DEL FATTO COSTITUTIVO DELLA DOMANDA - AMMISSIBILITÀ.*

Il divieto di cui all'art. 437 cod. proc. civ. colpisce soltanto le eccezioni in senso stretto e non anche le allegazioni e difese con le quali la parte, negando l'esistenza del fatto costitutivo dell'altrui domanda (nella specie, negando l'applicabilità del contratto collettivo invocato dall'attore e deducendo quella di un diverso e successivo contratto collettivo) sollecita i poteri istruttori del giudice. (Conf 1694/82, mass n 419532).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)