Sez. 1, Sentenza n. 4787 del 17/09/1979 (Rv. 401378 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - RICONCILIAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI - MERA RIPRESA DELLA COABITAZIONE - INSUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - INTERRUZIONE - RICONCILIAZIONE - RILEVANZA - CONDIZIONI - MERA RIPRESA DELLA COABITAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Agli effetti del computo del termine stabilito dall'art 3, n 2, della legge 1 dicembre 1970, n 898, lo stato di separazione dei coniugi puo ritenersi interrotto, per effetto di riconciliazione, solo quando si sia verificata una ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la restaurazione della comunione spirituale e materiale, non essendo a tal fine sufficiente una mera ripresa della coabitazione che non sia rivelatrice della suindicata restaurazione. (Conf 4921/78, mass n 394638).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)