Sez. 1, Sentenza n. 4921 del 28/10/1978 (Rv. 394638 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - RICONCILIAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MERA RIPRESA DELLA COABITAZIONE - INSUFFICIENZA.*
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - PRESUPPOSTI CONDIZIONANTI LA PRONUNCIA - PREESISTENTE SEPARAZIONE - IN GENERE - RICONCILIAZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - MERA RIPRESA DELLA COABITAZIONE - INSUFFICIENZA.*
Lo stato di separazione dei coniugi puo ritenersi interrotto per effetto di riconciliazione, e, quindi, non idoneo a giustificare la pronuncia di divorzio ai sensi dell'art 3 n 2 lettera b) della legge 1 dicembre 1970 n 898, solo quando si sia verificata una ricostituzione del consorzio familiare, attraverso la restaurazione della comunione spirituale e materiale fra i coniugi medesimi. A tal fine, pertanto, non e sufficiente la mera ripresa della coabitazione, ove non risulti che questa abbia comportato l'indicata restaurazione. (Conf 2926/77, mass n 386475).*
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 1, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)