Sez. 1, Sentenza n. 38727 del 19/02/2013 Cc. (dep. 19/09/2013) Rv. 257110 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative in favore di condannati per reati di violenza sessuale in danno di minorenni - Concessione - Necessità dell'osservazione della personalità del detenuto per un anno - Questione di costituzionalità - Manifesta infondatezza.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
E manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 bis, comma primo quater, legge n. 354 del 1975 (Ord. Pen.) - prospettata con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 Cost. - nella parte in cui prevede, ai fini della concessione della detenzione domiciliare, l'osservazione della personalità del detenuto per almeno un anno, in ragione sia della peculiare "ratio" che giustifica il periodo di osservazione nei confronti dei soggetti condannati per reati di violenza sessuale in danno di minorenni sia della finalità di rieducazione del condannato ad essa connessa.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27, Costituzione art. 117 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)