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Sez. 1, Sentenza n. 23822 del 22/06/2020 Cc. (dep. 11/08/2020) Rv. 279444 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Misure alternative in favore di detenuti per il reato di cui all'art. 609-quater cod. pen. commesso in danno di minorenne - Condizioni di cui all’art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, della legge n. 354 del 1975 – Questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. – Manifesta infondatezza – Ragioni.
Stato
decisa il 2020-06-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279444-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-bis, commi 1-quater e 1-quinquies, della legge 23 luglio 1975, n. 354, in relazione agli artt. 3 e 27 Cost., laddove prevedono che i benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per il delitto previsto dall'art. 609-quater cod. pen. solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno e che, ove il reato sia commesso in danno di persona minorenne, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui al successivo art. 13-bis, in quanto la fissazione di un tempo minimo di osservazione, maggiore rispetto a quello previsto per gli altri condannati, è volta ad assicurare una verifica completa della personalità del reo e la valutazione del percorso riabilitativo trova giustificazione nella finalità rieducativa del vincolo.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 609 quater, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 bis CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)