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Sez. 1, Sentenza n. 9085 del 06/06/2003 (Rv. 563993 - 01)

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO | Sentenze straniere di divorzio - Riconoscimento - Legge n. 218 del 1995 - Intervento del pubblico ministero - Necessità - Fondamento - Abrogazione dell'art. 796, ultimo comma, cod. proc. civ. - Rilevanza ostativa - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563993-01

DELIBAZIONE (GIUDIZIO DI) - DICHIARAZIONE DI EFFICACIA DI SENTENZE STRANIERE - INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO

Pur essendo venuta meno, in via generale, l'obbligatorietà della presenza del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere per effetto dell'abrogazione dell'art. 796, ultimo comma, cod. proc. civ. ad opera dell'art. 73 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, il coordinamento di quest'ultima legge con le disposizioni del codice di rito civile che regolano la presenza del pubblico ministero in specifiche tipologie di controversie, in ragione dei profili pubblicistici e dell'interesse generale sotteso a tali giudizi, rende pur sempre necessaria la partecipazione del pubblico ministero nelle cause di riconoscimento di sentenze straniere di divorzio, ai sensi dell'art. 70, primo comma, numero 2, cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 64 CORTE COST., Legge 31/05/1995 num. 218 art. 67, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 73, Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)