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Sez. 1, Sentenza n. 1012 del 27/01/1995 (Rv. 490052 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Sentenze straniere in materia matrimoniale - Dichiarazione di efficacia o inefficacia - Sentenza relativa - P.M. presso la corte di Appello - Potere d'impugnazione - Spettanza - Ricorso per Cassazione proposto da altre parti - Notifica al P.M. presso la corte di Appello - Necessità.
Stato
decisa il 1995-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/490052-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Il P.M. presso la Corte d'Appello ha il potere d'impugnazione delle sentenze che dichiarano l'efficacia o l'inefficacia di pronunce straniere relative a cause matrimoniali (salvo che per quelle di separazione personale dei coniugi), ai sensi dell'art. 72, quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguenza che, ove l'impugnazione sia proposta da altre parti, deve essere necessariamente notificato il ricorso per Cassazione anche al P.M. presso detto ufficio, onde porlo in grado di proporre un eventuale impugnazione incidentale, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, nel caso di mancata integrazione del contraddittorio nel termine all'uopo stabilito dalla Corte di Cassazione, (nella specie, per essere stato il ricorso ad integrazione del contraddittorio notificato al P.M. presso la Suprema Corte, anziché a quello presso la Corte territoriale).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 796 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)