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Sez. 5, Sentenza n. 39334 del 13/07/2011 Ud. (dep. 02/11/2011) Rv. 251530 - 01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE | Difensore di parte civile - Applicabilità dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen. - Esclusione.
Stato
decisa il 2011-07-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/251530-01

GIUDIZIO - DIBATTIMENTO - ATTI INTRODUTTIVI - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - DEL DIFENSORE

La disposizione di cui all'art. 420 ter comma quinto, che prevede la valutazione del legittimo impedimento del difensore ai fini del rinvio dell'udienza, opera esclusivamente nei confronti del difensore dell'imputato e non si estende al difensore della parte civile.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)