Sez. 1, Sentenza n. 30427 del 27/05/2008 Ud. (dep. 21/07/2008) Rv. 240933 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - IN GENERE | Rinvio dell'udienza su richiesta della parte civile - Avviso alla stessa parte della successiva udienza - Necessità - Esclusione.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - IN GENERE
Nel caso in cui l'udienza preliminare sia stata rinviata su istanza della parte civile ed in sua assenza, il giudice non ha l'obbligo di dare avviso della data della successiva udienza alla stessa parte civile, sulla quale grava un obbligo di diligenza e di informazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 420 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)