Sez. 3, Sentenza n. 4798 del 29/05/1987 (Rv. 453443 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE AI COLTIVATORI OPERANTI IN FORZA DI ALTRI RAPPORTI AGRARI - AMMISSIBILITÀ.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - RINUNCE E TRANSAZIONI - ART. 23 DELLA LEGGE N. 11 DEL 1971 - AMBITO DI APPLICAZIONE - ESTENSIONE AI COLTIVATORI OPERANTI IN FORZA DI ALTRI RAPPORTI AGRARI - AMMISSIBILITÀ.*
L'interpretazione dell'art. 23 della legge 11 febbraio 1971 n. 11 - secondo cui le rinunzie e le transazioni aventi ad oggetto diritti dell'affittuario di fondo rustico sono valide solo se concluse tra le parti avanti al giudice o con l'assistenza delle rispettive associazioni sindacali - non può prescindere dal suo stretto collegamento con l'art. 2113 cod. civ. al quale esso fa espresso rinvio quanto ai termini di decadenza dell'impugnazione. E poiché l'art. 6 della legge 11 agosto 1973 n. 533, sul nuovo processo del lavoro, modificando l'art. 2113 cod. civ., ne ha esteso la disciplina alle rinunzie e transazioni relative a diritti dei prestatori di lavoro derivanti da Disposizioni normative inderogabili dettate per i rapporti di cui all'art. 409 cod. proc. civ. che riguardano anche quelli di mezzadria, Colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto o sorti da altri contratti agrari, da tale coordinato complesso normativo deriva che la disposizione di detto art. 23 legge n. 11 del 1971, in origine dettata a tutela dei diritti dei soli affittuari, è stata successivamente estesa ai coltivatori operanti nell'ambito degli altri rapporti agrari. (V 997/86, mass n 444517; (V 198/80, mass n 403589).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)