Sez. L, Sentenza n. 997 del 19/02/1986 (Rv. 444517 - 01)
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE.*
PROCEDIMENTI CAUTELARI - PROVVEDIMENTI DI URGENZA - COMPETENZA - IMPUGNAZIONE DI LICENZIAMENTO - COMPETENZA TERRITORIALE.*
Qualora il lavoratore, che sia stato trasferito da una Sede alla altra, e successivamente licenziato, non contesti la legittimità del trasferimento, ma insorga soltanto avverso il licenziamento, chiedendo, in via d'urgenza ed a norma dell'art. 700 cod. proc. civ., un provvedimento di reintegrazione nel posto di lavoro, la Competenza territoriale va determinata, in applicazione dell'art. 701 cod. proc. civ., alla stregua del luogo della nuova Sede, ed indipendentemente dal fatto che presso di essa non si siano ancora svolte prestazioni lavorative, dato che in tale luogo si verifica il comportamento denunciato come pregiudizievole dei diritti dell'istante. (V 2975/82, mass n 420883; (V 213/80, mass n 403589).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 701
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)