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Sez. 4, Sentenza n. 1820 del 21/10/1970 Ud. (dep. 13/05/1971) Rv. 117950 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA - VALUTAZIONE - CRITERI E LIMITI.*
Stato
decisa il 1970-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/117950-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA NELL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE MEDICA - VALUTAZIONE - CRITERI E LIMITI.*

Pur dovendo la colpa professionale del medico essere valutata dal giudice con larghezza di vedute e comprensione, sia perche la scienza medica non determina in ordine allo stesso male un unico criterio tassativo di cure, sia perche nell'arte medica l'errore di apprezzamento e sempre possibile, pur tuttavia l'esclusione della colpa professionale medica trova un limite nella condotta del professionista incompatibile col minimo di cultura e di esperienza che deve legittimamente pretendersi da chi sia abilitato all'Esercizio della professione medica.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)