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Sez. 4, Sentenza n. 5555 del 17/02/1981 Ud. (dep. 06/06/1981) Rv. 149218 - 01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - COLPA DI CUI ALL'ART. 2236 COD. CIV. - RESPONSABILITÀ PER COLPA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1981-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/149218-01

REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO) - COLPA - IN GENERE - COLPA PROFESSIONALE - COLPA DI CUI ALL'ART. 2236 COD. CIV. - RESPONSABILITÀ PER COLPA - CONDIZIONI.*

In tema di responsabilità per delitto colposo nell'Esercizio della professione medica l'errore penalmente rilevante non può configurarsi se non nel quadro della colpa grave, così come richiamata dallo art. 2236 cod. civ.: colpa, che si riscontra nell'errore inescusabile derivante o dalla mancata applicazione delle cognizioni generali e fondamentali attinenti alla professione o nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica e diligenza, che non devono mai mancare in chi esercita la professione sanitaria. (sull'errore terapeutico V. Mass. N. 147167; (e mass. Ivi citate V. Mass. N. 146836 e massime citate; (V. Mass. N. 141045; (V. Mass. N. 138887; (V. Mass. N. 137552; (V. Mass. N. 133078; (V. Mass. N. 120779; (V. Mass. N. 117950).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 589 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)