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Sez. 1, Sentenza n. 2811 del 16/07/1976 (Rv. 381549 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - RISCOSSIONE - MEDIANTE RITENUTA DIRETTA - DA PARTE DELLO STATO - DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI - RITENUTE D'ACCONTO - PER COMPENSI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA RITENUTA - POSIZIONE - OGGETTO DELLA RITENUTA - PAGAMENTO DI SPESE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1976-07-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381549-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - RISCOSSIONE - MEDIANTE RITENUTA DIRETTA - DA PARTE DELLO STATO - DA PARTE DI ALTRI SOGGETTI - RITENUTE D'ACCONTO - PER COMPENSI DI PRESTAZIONI PROFESSIONALI - SOGGETTI OBBLIGATI ALLA RITENUTA - POSIZIONE - OGGETTO DELLA RITENUTA - PAGAMENTO DI SPESE GIUDIZIALI - ESCLUSIONE.*

L'art 3 della legge 28 ottobre 1970, n 801, allorquando impone alle regioni, alle province, ai comuni, alle persone giuridiche private e pubbliche, alle societa ed associazioni di ogni genere ed agli imprenditori commerciali di operare la ritenuta d'acconto dell'imposta di ricchezza mobile dovuta dal soggetto percipiente sui due terzi delle somme sotto qualsiasi Forma corrisposte per prestazioni professionali, implica che di dette somme gli obbligati alla ritenuta siano direttamente debitori verso il soggetto percipiente, rivestendo le somme stesse il carattere di corrispettivo di prestazioni professionali effettuate in favore degli stessi soggetti che alla corresponsione delle somme debbono provvedere. Pertanto, la disposizione non trova applicazione in materia di pagamento (o rimborso) delle spese di giudizio alla parte vittoriosa o (a norma dell'art 93 cod proc civ) al procuratore distrattario di quest'ultima. (V 511/75, mass n 373813).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., Legge 28/10/1970 num. 801 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)