Sez. 1, Sentenza n. 1774 del 27/03/1979 (Rv. 398134 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO - RIFERIMENTO AI PAGAMENTI EFFETTUATI IN FORZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - CONSEGUENZE - PAGAMENTI ESEGUITI IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA IN CAUSA PROPRIA E VITTORIOSO O DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - OBBLIGO DELLA RITENUTA - ESCLUSIONE.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IN GENERE - OBBLIGO DELLA RITENUTA A TITOLO D'ACCONTO - RIFERIMENTO AI PAGAMENTI EFFETTUATI IN FORZA DI UN RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO - CONSEGUENZE - PAGAMENTI ESEGUITI IN ESECUZIONE DI UNA SENTENZA DI CONDANNA ALLE SPESE PROCESSUALI IN FAVORE DEL PROFESSIONISTA IN CAUSA PROPRIA E VITTORIOSO O DEL DIFENSORE DISTRATTARIO - OBBLIGO DELLA RITENUTA - ESCLUSIONE.*
L'Obbligo della ritenuta a titolo d'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, posto dall'art 25 del DPR 29 settembre 1973 n 600 a carico dei soggetti elencati nel primo comma del precedente art 23, riguarda i pagamenti effettuati in forza di un rapporto di lavoro autonomo, ancorche beneficiario della prestazione sia un terzo estraneo al rapporto stesso, e, pertanto, non opera per i pagamenti eseguiti in esecuzione di una sentenza di condanna alle spese processuali, in favore del professionista che sia stato in giudizio di persona e sia risultato vittorioso, ovvero del difensore distrattario della parte vittoriosa, i quali non integrano corrispettivo di attivita professionale nell'interesse del cliente, ma trovano fondamento causale nella soccombenza in giudizio. (V 2811/76, mass n 381549).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)