Sez. 2, Sentenza n. 4347 del 25/07/1984 (Rv. 436251 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA - DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - OCCULTAMENTO DEI VIZI - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1495, SECONDO COMMA COD. CIV. - MODI E CRITERI.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA - DALLA GARANZIA - DENUNZIA DEI VIZI - OCCULTAMENTO DEI VIZI - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - APPLICABILITÀ DELL'ART. 1495, SECONDO COMMA COD. CIV. - MODI E CRITERI.*
Anche in ipotesi di vendita diversa da quella da piazza a piazza, disciplinata dall'art. 1511 cod. civ., il principio contenuto nel secondo comma dell'art. 1495 cod. civ. secondo cui, ai fini dello Esercizio dell'Azione di garanzia, la denuncia dei vizi della cosa non è necessaria se il venditore ha riconosciuto l'esistenza del vizio o l'ha occultata, si applica per ogni vizio sia esso occulto od anche apparente, sempre che in questa seconda ipotesi il contratto sia stato concluso senza precedente verifica della cosa venduta. (V 2543/82, mass n 420410; (V 5354/80, mass n 409230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 1511
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)