Sez. 3, Sentenza n. 5354 del 02/10/1980 (Rv. 409230 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA ESISTENZA DEI VIZI - ONERE DI DENUNCIA DA PARTE DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - COMPIMENTO DEL TERMINE DI DECADENZA SENZA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA - IRRILEVANZA - INTERRUZIONE DEL TERMINE ANNUALE DI PRESCRIZIONE PER EFFETTO DEL RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - RICONOSCIMENTO DEI VIZI - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE - RICONOSCIMENTO DELLA ESISTENZA DEI VIZI - ONERE DI DENUNCIA DA PARTE DEL COMPRATORE - ESCLUSIONE - COMPIMENTO DEL TERMINE DI DECADENZA SENZA PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA - IRRILEVANZA - INTERRUZIONE DEL TERMINE ANNUALE DI PRESCRIZIONE PER EFFETTO DEL RICONOSCIMENTO - ESCLUSIONE.*
Il riconoscimento dell'esistenza dei vizi della cosa venduta esime il compratore, ai sensi del secondo comma dell'art 1495 cod civ, dall'Onere di denunciarli e puo sanare gli effetti della decadenza eventualmente verificatasi per tardiva denuncia, in quanto fa presumere che il venditore abbia acquisito la consapevolezza dei vizi della cosa anteriormente alla scadenza del termine fissato dalla legge per la loro denuncia, ma non vale ad interrompere il termine annuale di prescrizione dell'Azione, fissato dal terzo comma della norma citata, giacche tale effetto si verifica, ai sensi degli artt 2944 e 2945 cod civ, solo quando il venditore riconosca anche il diritto dell'acquirente alla garanzia.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495, Cod. Civ. art. 2944, Cod. Civ. art. 2945
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)