Sez. 3, Sentenza n. 2034 del 09/12/2003 Cc. (dep. 22/01/2004) Rv. 228485 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Omessa od erronea indicazione di elementi essenziali - Rilevanza - Requisito: incertezza nell'individuazione dell'atto.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE
Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione (nella specie, istanza di riesame di un decreto di convalida di sequestro), l'omessa od errata indicazione degli elementi richiesti (provvedimento impugnato, data del medesimo e giudice che lo ha emesso) non ha rilievo di per sè, ma solo in quanto può determinare incertezza nell'individuazione dell'atto. (Nel caso di specie la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza solo perché contenente l'errata indicazione del numero di iscrizione del procedimento nel registro generale, errore che peraltro non aveva impedito alla Procura della Repubblica di trasmettere al Tribunale del riesame il fascicolo relativo al provvedimento di sequestro effettivamente impugnato).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 591, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 591
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)