Sez. L, Sentenza n. 18287 del 30/08/2007 (Rv. 598854 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE | Rivalutazione dei contributi versati alla gestione "Mutualità pensioni" - Art. 69, comma 5, della legge n. 388 del 2000 - Incidenza della rivalutazione dei contributi versati ai soli ratei pensionistici decorrenti dal 1° gennaio 2001 - Legittimità - Fondamento (richiamo alla sentenza n. 3 del 2007 della Corte costituzionale).
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - CONTRIBUTI - MINIMO DI CONTRIBUZIONE
In base all'art. 69, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'incidenza della rivalutazione dei contributi versati nelle forme assicurative considerate da tale norma (nella specie, nella gestione "Mutualità pensioni" a favore delle casalinghe, di cui alla legge 5 marzo 1963, n. 389) è limitata ai ratei di pensione maturati a partire dal 1° gennaio 2001, secondo una non irragionevole scelta del legislatore, tenuto conto - come affermato dalla sentenza n. 3 del 2007 della Corte costituzionale, che ha dichiarato non fondata la questione di costituzionalità della predetta disposizione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - che una siffatta limitazione risulta, nel contesto della politica economica generale e delle concrete disponibilità finanziarie, adeguatamente controbilanciata dal vantaggioso coefficiente di rivalutazione adottato e dall'estensione del periodo coperto dalla rivalutazione.
Riferimenti normativi: Legge 05/03/1963 num. 389 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 69 com. 5 CORTE COST. PENDENTE, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)